(Pubblicata nel 1 suppl. ord. al Bollettino ufficiale
          della regione Lombardia n. 15 del 14 aprile 1994
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
       Modifiche all'art. 48 della legge regionale n. 95/1980
 
   1. Il primo comma dell'art. 48 della legge regionale n. 95/1980 e'
sostituito dal seguente:
   "La regione Lombardia istituisce o  convenziona,  ai  sensi  degli
articoli   23  e  25,  i  centri  destinati  allo  svolgimento  delle
iniziative  di  formazione  professionale  nel  settore  alberghiero,
concedendo  in  comodato  strutture  di  proprieta'  regionali, per i
centri di cui al precedente art. 25, oppure in affitto a privati, con
l'obbligo, per questi ultimi, di mettere a disposizione, in  base  ad
apposite convenzioni, gli spazi necessari per la convittualita' e per
la  formazione  professionale  alberghiera,  pubblica e convenzionata
comprensiva degli stage".
   2.  Dopo  il  primo  comma  dell'art.  48 della legge regionale n.
95/1980 sono inseriti i seguenti commi:
   "La concessione in comodato od in affitto  deve  tener  conto  dei
prezzi di mercato".
   "Le  convenzioni  vengono  stipulate dalla giunta regionale previo
parere della commissione consiliare competente".