(Pubblicata nel 1 suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 15 del 14 aprile 1994 IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Modifiche all'art. 48 della legge regionale n. 95/1980 1. Il primo comma dell'art. 48 della legge regionale n. 95/1980 e' sostituito dal seguente: "La regione Lombardia istituisce o convenziona, ai sensi degli articoli 23 e 25, i centri destinati allo svolgimento delle iniziative di formazione professionale nel settore alberghiero, concedendo in comodato strutture di proprieta' regionali, per i centri di cui al precedente art. 25, oppure in affitto a privati, con l'obbligo, per questi ultimi, di mettere a disposizione, in base ad apposite convenzioni, gli spazi necessari per la convittualita' e per la formazione professionale alberghiera, pubblica e convenzionata comprensiva degli stage". 2. Dopo il primo comma dell'art. 48 della legge regionale n. 95/1980 sono inseriti i seguenti commi: "La concessione in comodato od in affitto deve tener conto dei prezzi di mercato". "Le convenzioni vengono stipulate dalla giunta regionale previo parere della commissione consiliare competente".